Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding subjective element and non-punishment cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the arguments concerning the subjective element and the cause of non-punishment. The appellant argued for acquittal based on missing subjective intent and statutory non-punishment, but failed to provide specific legal or factual grounds supporting these claims. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336, 341-bis, 131-bis cod. pen.; Appeals lacking specific legal or factual grounds are inadmissible, and appeals limited to causes of non-punishment are rejected if the lower court's reasoning on habitual conduct is not susceptible of review.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRIULI COSIMO nato a GROTTAGLIE il 03/06/1978 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 24439/24 FRIULI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen. è inammissibile in quanto le censure proposte, afferenti all'omesso proscioglimento per assenza dell'elemento soggettivo e all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risultano del tutto prive di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono i relativi motivi; considerato, peraltro, che il ricorrente aveva proposto in sede di appello censure afferenti unicamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., profilo rispetto al quale la motivazione della Corte d'appello risulta immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, dal momento che ha ritenuto ostativa al giudizio di tenuità del fatto l'abitualità della condotta, come desumibile dai due precedenti specifici, risultando; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il