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Ordinanza — n. 47486/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47486/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47486/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ILLIAS nato a GENOVA il 18/02/1986 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sanna Illias OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si rivolgono censure al trattamento sanzionatorio, che si assume essere stato oggetto di accordo tra le parti, è generico in quanto eccentrico rispetto alla pena determinata (senza alcun accordo) nel minimo edittale e comunque ritenuta congrua alla luce dello spessore criminale del ricorrente colto nel frangente in cui utilizzava un apparato cellulare in carcere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47486/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ILLIAS nato a GENOVA il 18/02/1986 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sanna Illias OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si rivolgono censure al trattamento sanzionatorio, che si assume essere stato oggetto di accordo tra le parti, è generico in quanto eccentrico rispetto alla pena determinata (senza alcun accordo) nel minimo edittale e comunque ritenuta congrua alla luce dello spessore criminale del ricorrente colto nel frangente in cui utilizzava un apparato cellulare in carcere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni penali errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena riesame dell'entità pena remissione della pena sospensione di pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ILLIAS nato a GENOVA il 18/02/1986 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sanna Illias OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si rivolgono censure al trattamento sanzionatorio, che si assume essere stato oggetto di accordo tra le parti, è generico in quanto eccentrico rispetto alla pena determinata (senza alcun accordo) nel minimo edittale e comunque ritenuta congrua alla luce dello spessore criminale del ricorrente colto nel frangente in cui utilizzava un apparato cellulare in carcere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11