Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47485/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47485/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47485/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WARTANI HICHAM nato il 05/05/1994 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Wartani taWra OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del delitto per la assenza del requisito della necessaria presenza di più persone è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, con pertinente riferimento ai dati probatori, ha rilevato come in occasione delle offese rivolte ad alta voce nei confronti dei pubblici ufficiali fossero presenti numerosi altri detenutiche ivi si trovavano per la distribuzione T dei beni e che tutta la popolazione carceraria avesse potuto sentire le espressioni utilizzate dal ricorrente in considerazione del tono alto di voce con cui furono proferite; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47485/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WARTANI HICHAM nato il 05/05/1994 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Wartani taWra OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del delitto per la assenza del requisito della necessaria presenza di più persone è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, con pertinente riferimento ai dati probatori, ha rilevato come in occasione delle offese rivolte ad alta voce nei confronti dei pubblici ufficiali fossero presenti numerosi altri detenutiche ivi si trovavano per la distribuzione T dei beni e che tutta la popolazione carceraria avesse potuto sentire le espressioni utilizzate dal ricorrente in considerazione del tono alto di voce con cui furono proferite; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reati contro la tranquillità pubblica oltraggio alla corte violazioni dei diritti umani pubblica intimidazione trattamento crudele e degradante reati violenti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WARTANI HICHAM nato il 05/05/1994 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Wartani taWra OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del delitto per la assenza del requisito della necessaria presenza di più persone è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, con pertinente riferimento ai dati probatori, ha rilevato come in occasione delle offese rivolte ad alta voce nei confronti dei pubblici ufficiali fossero presenti numerosi altri detenutiche ivi si trovavano per la distribuzione T dei beni e che tutta la popolazione carceraria avesse potuto sentire le espressioni utilizzate dal ricorrente in considerazione del tono alto di voce con cui furono proferite; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18