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Ordinanza — n. 47484/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47484/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47484/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANIT BADR EDDINE nato a ALESSANDRIA il 24/12/1995 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Kanit Badr Eddine OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta identificazione del ricorrente nel soggetto che fu prelevato e riaccompagnato presso l'abitazione ove si trovava detenuto agli arresti domiciliari è generica‘in quanto non si confronta con la decisione impugnata che ha dato atto delle ragioni per cui il riconoscimento effettuato da parte del tassista attraverso il riconoscimento fotografico non ponesse dubbi circa l'identificazione, tenuto altresì conto del dato che aveva visto la compagna dell'epoca provvedere al pagamento del prezzo della corsa; rilevato che riproduttiva di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di merito risulta il motivo con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato in ragione della modalità della condotta e dei plurimi procedimenti penali per reati anche gravi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47484/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANIT BADR EDDINE nato a ALESSANDRIA il 24/12/1995 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Kanit Badr Eddine OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta identificazione del ricorrente nel soggetto che fu prelevato e riaccompagnato presso l'abitazione ove si trovava detenuto agli arresti domiciliari è generica‘in quanto non si confronta con la decisione impugnata che ha dato atto delle ragioni per cui il riconoscimento effettuato da parte del tassista attraverso il riconoscimento fotografico non ponesse dubbi circa l'identificazione, tenuto altresì conto del dato che aveva visto la compagna dell'epoca provvedere al pagamento del prezzo della corsa; rilevato che riproduttiva di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di merito risulta il motivo con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato in ragione della modalità della condotta e dei plurimi procedimenti penali per reati anche gravi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanze attenuanti importanza del successo d'integrazione motivi di cassazione misure riparatorie peggioramento di uno stato anteriore motivi di rigore
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANIT BADR EDDINE nato a ALESSANDRIA il 24/12/1995 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Kanit Badr Eddine OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta identificazione del ricorrente nel soggetto che fu prelevato e riaccompagnato presso l'abitazione ove si trovava detenuto agli arresti domiciliari è generica‘in quanto non si confronta con la decisione impugnata che ha dato atto delle ragioni per cui il riconoscimento effettuato da parte del tassista attraverso il riconoscimento fotografico non ponesse dubbi circa l'identificazione, tenuto altresì conto del dato che aveva visto la compagna dell'epoca provvedere al pagamento del prezzo della corsa; rilevato che riproduttiva di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di merito risulta il motivo con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato in ragione della modalità della condotta e dei plurimi procedimenti penali per reati anche gravi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il