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Ordinanza — n. 47483/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming non-punishability under Art. 131-bis due to multiple tax evasions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47483/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Arleo Pietro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court found his multiple tax evasions within a short period demonstrated high offensiveness and increased danger. Consequently, the court rejected the claim as unfounded and repetitive of the appellate court's reasoning, upholding the conviction for recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The claim of non-punishability under Article 131-bis is inadmissible when the defendant's conduct involves multiple offenses in a short timeframe, demonstrating high offensiveness and constituting a symptom of increased danger that justifies recidivism.

Parole chiave

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non-punishability claim Article 131-bis Penal Code multiple tax evasions recidivism justification inadmissible appeal high offensiveness Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARLEO PIETRO (CUI: 021NULC) nato a BORDIGHERA il 07/12/1985 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Arleo Pietro OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, oltre a rilevare come il ricorrente si fosse reso responsabile di tre evasioni nel giro di pochi giorni, la non scarsa offensività del fatto per come desumibile dalla sua modalità di realizzazione; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte di appello rilevato che proprio la plurima violazione costituisse sintomo dell'accresciuta pericolosità tale da giustificare la contestata recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1