Italian Court dismisses appeal claiming non-punishability under Art. 131-bis due to multiple tax evasions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Arleo Pietro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court found his multiple tax evasions within a short period demonstrated high offensiveness and increased danger. Consequently, the court rejected the claim as unfounded and repetitive of the appellate court's reasoning, upholding the conviction for recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The claim of non-punishability under Article 131-bis is inadmissible when the defendant's conduct involves multiple offenses in a short timeframe, demonstrating high offensiveness and constituting a symptom of increased danger that justifies recidivism.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARLEO PIETRO (CUI: 021NULC) nato a BORDIGHERA il 07/12/1985 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Arleo Pietro OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, oltre a rilevare come il ricorrente si fosse reso responsabile di tre evasioni nel giro di pochi giorni, la non scarsa offensività del fatto per come desumibile dalla sua modalità di realizzazione; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte di appello rilevato che proprio la plurima violazione costituisse sintomo dell'accresciuta pericolosità tale da giustificare la contestata recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1