Ordinanza — n. 47480/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVARINO VALTER nato a TORINO il 22/06/1963 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Novarino Valter OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura la mancata sostituzione della pena detentiva ex art. 53 e ss. I. n. 689 del 1981 è manifestamente infondato ravendone la Corte di appello adeguatamente motivato il rigetto sulla base dei numerosi precedenti penali ed esperienze detentive, tali da far ritenere la sostituzione della pena inidonea a garantire un adeguato effetto deterrente e rieducativo, tenuto conto della reiterata manifestata insofferenza al rispetto dei precetti e delle prescrizioni imposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47480/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 53 e ss. I. n. 689 del 1981 è manifestamente infondato ravendone la Corte di appello adeguatamente motivato il rigetto sulla base dei numerosi precedenti penali ed esperienze detentive, tali da far ritenere la sostituzione della pena inidonea a garantire un adeguato effetto deterrente e rieducativo, tenuto conto della reiterata manifestata insofferenza al rispetto dei precetti e delle prescrizioni imposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVARINO VALTER nato a TORINO il 22/06/1963 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Novarino Valter OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura la mancata sostituzione della pena detentiva ex art. 53 e ss. I. n. 689 del 1981 è manifestamente infondato ravendone la Corte di appello adeguatamente motivato il rigetto sulla base dei numerosi precedenti penali ed esperienze detentive, tali da far ritenere la sostituzione della pena inidonea a garantire un adeguato effetto deterrente e rieducativo, tenuto conto della reiterata manifestata insofferenza al rispetto dei precetti e delle prescrizioni imposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/1