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Ordinanza — n. 47477/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on prescription and non-punishment grounds due to habitual conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47477/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luca Tamani's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the argument regarding the statute of limitations unfounded because the defendant's recidivism extended the prescription period to ten years, which had not yet expired. Furthermore, the claim of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code was rejected due to the defendant's established pattern of habitual theft, which precluded the statutory exemption.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The statute of limitations for recidivist offenses extends to ten years, and habitual conduct based on similar prior offenses bars the recognition of non-punishment exemptions.

Parole chiave

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statute of limitations recidivism habitual conduct exemption Article 131-bis Penal Code inadmissible appeal theft recidivism azione di risarcimento danni da sequestro sequestrabilità reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Art. 334 c.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMANI LUCA nato a REGGIO EMILIA il 22/04/1967 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; "N, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Tamani Luca OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta prescrizione è manifestamente infondato, tenuto conto che, alla luce dell'applicata recidiva, il reato si prescrive con il decorso di dieci anni (25 febbraio 2025), termine ad oggi non perento; rilevato che la censura in ordine al dedotto mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non risulta essere stata formulata in sede di gravame, dovendosi, nondimeno, rilevare la manifesta infondatezza del motivo in ragione dei plurimi precedenti penali per fatti di appropriazione indebita - che rispetto al reato contestato ex art.334 cod. pen. sono da ritenersi fattispecie della stessa indole - che fanno ritenere sussistente la condotta abituale ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18