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Ordinanza — n. 47473/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reproducing merits already decided and for infounded mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47473/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for mitigation under specific criminal code articles, but the court found the appeal merely reproduced arguments already fully examined by the lower court. The appellate court's reasoning regarding the lack of value and profit motive in the seized substance was deemed logical and coherent, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 62, primo comma, n. 4 del codice penale; Art. 62-bis del codice penale: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grievances already adequately examined by the court of first instance and is manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reproductive grievances mitigation circumstances Cassazione ordinanza court costs and fine imputazione per reati di stupefacenti consumo di canapa guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. 309/90
23858/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto doglianze meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata; considerato che in merito alla dedotta sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
Art. 62-bis cod. pen.
309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto doglianze meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata; considerato che in merito alla dedotta sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
art. 73 d.P.R. 309/90
23858/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 62-bis cod. pen
309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto doglianze meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata; considerato che in merito alla dedotta sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIBILIA ANTONIO nato a SIRACUSA il 17/02/1978 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N,, R.G.N. 23858/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto doglianze meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata; considerato che in merito alla dedotta sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., corretta risulta la risposta fornita dalla Corte di appello che ha negato che la sostanza detenuta potesse ritenersi di scarso valore, tenuto conto anche la finalità di lucro della stessa; considerato, invero, che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale le ragioni dell'irrilevanza del dato che la difesa aveva inteso valorizzare con la propria deduzione (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Cons