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Ordinanza — n. 47472/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lawyer's withdrawal, resulting in fines and costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47472/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Pio Conza's appeal inadmissible because his lawyer, Vincenzo Iofrida, had formally withdrawn the case. The court noted that despite the withdrawal, the procedural outcome mandated the payment of court costs and a fine to the penalty fund. Consequently, the appeal was rejected, and Conza was ordered to pay the associated expenses.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: An appeal withdrawn by the defense counsel renders the proceeding inadmissible, triggering statutory liability for court costs and pecuniary fines regardless of the substantive merits.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal inadmissible appeal lawyer withdrawal court costs liability penalty fund fine abbandono del procedimento penale rinuncia al reddito condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
267373 secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
267373 secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016
da ultimo, Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONZA GIOVANNI PIO nato a CATANIA il 08/02/2004 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Conza Giovanni Pio OSSERVA Ritenuto che il ricorso attraverso cui si deduce la ritenuta continuazione tra le varie ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente e la mancata riqualificazione nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deve essere dichiarato inammissibile in quanto è stata presentata regolare rinuncia da parte dell'avvocato Vincenzo Iofrida, difensore del ricorrente, munito di procura speciale; rilevato, pertanto, che la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende anche se a detta decisione si è pervenuti per rinuncia (v. da ultimo, Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373 secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18