Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific criticism of the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cevolani Saverio inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant argued for a lack of motivation regarding generic mitigating circumstances, but the court found the criticism merely evocative without specific correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis, c.p.p.; Art. 363-ter, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lacking specific criticism of the contested decision, and fail to demonstrate a clear correlation between the arguments and the reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEVOLANI SAVERIO nato il 03/05/1985 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cevolani Saverio; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il motivo risulta, altresì, indeducibile in quanto non sottoposto al vaglio della Corte di marito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18