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Ordinanza — n. 47468/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47468/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47468/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABAKI BOUBAKER nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dabaki Boubaker; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta identificazione del ricorrente nella persona che aveva in precedenza venduto stupefacente del tipo cocaina a Paolo Lipparini è riproduttivo di analoga censura a cui la Corte di appello ha fornito corretta risposta, rilevando come fosse stato riconosciuto dal Lipparini in occasione dell'arresto come il venditore a cui si era ripetutamente rivolto per leacquisto di stupefacente; che tale dato spiega la ragione per cui aveva chiamato con insistenza l'utenza del ricorrente nella serata in cui è stato arrestato il ricorrente, chiamata a cui aveva risposto personale della polizia giudiziaria che aveva fissato un incontro simulato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47468/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABAKI BOUBAKER nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dabaki Boubaker; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta identificazione del ricorrente nella persona che aveva in precedenza venduto stupefacente del tipo cocaina a Paolo Lipparini è riproduttivo di analoga censura a cui la Corte di appello ha fornito corretta risposta, rilevando come fosse stato riconosciuto dal Lipparini in occasione dell'arresto come il venditore a cui si era ripetutamente rivolto per leacquisto di stupefacente; che tale dato spiega la ragione per cui aveva chiamato con insistenza l'utenza del ricorrente nella serata in cui è stato arrestato il ricorrente, chiamata a cui aveva risposto personale della polizia giudiziaria che aveva fissato un incontro simulato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti identificazione credibile prove acquisite illegalmente falsa testimonianza traffico di cocaina uso di false generalità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABAKI BOUBAKER nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dabaki Boubaker; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta identificazione del ricorrente nella persona che aveva in precedenza venduto stupefacente del tipo cocaina a Paolo Lipparini è riproduttivo di analoga censura a cui la Corte di appello ha fornito corretta risposta, rilevando come fosse stato riconosciuto dal Lipparini in occasione dell'arresto come il venditore a cui si era ripetutamente rivolto per leacquisto di stupefacente; che tale dato spiega la ragione per cui aveva chiamato con insistenza l'utenza del ricorrente nella serata in cui è stato arrestato il ricorrente, chiamata a cui aveva risposto personale della polizia giudiziaria che aveva fissato un incontro simulato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/1