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Ordinanza — n. 47467/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47467/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47467/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCARDONA GIUSEPPE nato a VITTORIA il 19/11/1997 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; C' i R.G.N. 23826/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto una censura meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata; considerato, invero, che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale le ragioni dell'irrilevanza del dato che la difesa aveva inteso valorizzare con la propria deduzione (cfr. foglio n. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47467/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 23826/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto una censura meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata; considerato, invero, che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale le ragioni dell'irrilevanza del dato che la difesa aveva inteso valorizzare con la propria deduzione (cfr. foglio n. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione indennizzo per carcerazione preventiva sanzioni penali sospensione di pena consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
23826/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 62-bis cod. pen
309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto una censura meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata; considerato, invero, che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCARDONA GIUSEPPE nato a VITTORIA il 19/11/1997 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; C' i R.G.N. 23826/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto una censura meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata; considerato, invero, che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale le ragioni dell'irrilevanza del dato che la difesa aveva inteso valorizzare con la propria deduzione (cfr. foglio n. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigli