Ordinanza — n. 47463/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NJIE ALAGIE EBRIMA (CUI: O5LFWWZ) nato il 21/01/1998 avverso la sentenza del 13/06/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Njie Alagie Ebrima OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. attraverso il quale si censura la disposta confisca del denaro è generico e manifestamente infondato visto che non contrasta specificamente la decisione che, quanto alla confisca dell'ingente somma di denaro rivenuta nella disponibilità del ricorrente, dà conto delle ragioni dell'ablazione con pertinente riferimento all'assenza di redditi leciti, così rappresentando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 (come modificato a seguito di d.l. 15 settembre 2023, n. 123, che ha esteso il sequestro in casi particolari alle ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. cit., entrato in vigore in data precedente alla commissione del fatto in data 1 marzo 2024) ed all'art. 240-bis cod. pen., aspetto non confutato dal ricorrente, essendo indifferente che la somma di denaro, ai fini della confisca in ipotesi particolari disciplinata dalle citate norme, costituisca il prezzo, il provento o il profitto del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47463/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. attraverso il quale si censura la disposta confisca del denaro è generico e manifestamente infondato visto che non contrasta specificamente la decisione che, quanto alla confisca dell'ingente somma di denaro rivenuta nella disponibilità del ricorrente, dà conto delle ragioni dell'ablazione con pertinente riferimento all'assenza di redditi leciti, così rappresentando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 (come modificato a seguito di d.l. 15 settembre 2023, n. 123, che ha esteso il sequestro in casi particolari alle ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. cit., entrato in vigore in data precedente alla commissione del fatto in data 1 marzo 2024) ed all'art. 240-bis cod. pen., aspetto non confutato dal ricorrente, essendo indifferente che la somma di denaro, ai fini della confisca in ipotesi particolari disciplinata dalle citate norme, costituisca il prezzo, il provento o il profitto del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NJIE ALAGIE EBRIMA (CUI: O5LFWWZ) nato il 21/01/1998 avverso la sentenza del 13/06/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Njie Alagie Ebrima OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. attraverso il quale si censura la disposta confisca del denaro è generico e manifestamente infondato visto che non contrasta specificamente la decisione che, quanto alla confisca dell'ingente somma di denaro rivenuta nella disponibilità del ricorrente, dà conto delle ragioni dell'ablazione con pertinente riferimento all'assenza di redditi leciti, così rappresentando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 (come modificato a seguito di d.l. 15 settembre 2023, n. 123, che ha esteso il sequestro in casi particolari alle ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. cit., entrato in vigore in data precedente alla commissione del fatto in data 1 marzo 2024) ed all'art. 240-bis cod. pen., aspetto non confutato dal ricorrente, essendo indifferente che la somma di denaro, ai fini della confisca in ipotesi particolari disciplinata dalle citate norme, costituisca il prezzo, il provento o il profitto del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il