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Ordinanza — n. 47462/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47462/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47462/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIMITROV ALEKSANDAR nato il 04/01/1995 ZDRAKOVIC MELANLIA nato il 01/10/1995 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Dimitrov Aleksandar e Zdrakovic Melanija e la memoria dell'avvocata Alessandra Piano in difesa di Zdrakovic Melanija con cui si chiede il rinvio del procedimento alla Sezione di competenza. OSSERVA Rilevato che, quanto al ricorso di Dimitrov Aleksandar: riproduttiva di identica censura formulata in sede di gravame risulta l'esclusa prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 della sostanza stupefacente, anche giustificata dal contesto organizzato in cui ha certamente operato il ricorrente, motivo che, tenuto conto della logica motivazione della Corte sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità quanto a complessiva gradazione della pena; rilevato che analogo limite incontra il motivo con cui si assumono sussistenti vizi di motivazione in ordine alla disposta confisca di un telefono cellulare, motivato in maniera giuridicamente corretta allorché la Corte di merito ha fatto riferimento alla natura dedicata dell'apparato di telefonia mobile impiegato esclusivamente per il contatto tra i sodali nel corso del trasferimento della sostanza stupefacente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47462/2024 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Rilevato che, quanto al ricorso di Dimitrov Aleksandar: riproduttiva di identica censura formulata in sede di gravame risulta l'esclusa prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 della sostanza stupefacente, anche giustificata dal contesto organizzato in cui ha certamente operato il ricorrente, motivo che, tenuto conto della logica motivazione della Corte sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità quanto a complessiva gradazione della pena; rilevato che analogo limite incontra il motivo con cui si assumono sussistenti vizi di motivazione in ordine alla disposta confisca di un telefono cellulare, motivato in maniera giuridicamente corretta allorché la Corte di merito ha fatto riferimento alla natura dedicata dell'apparato di telefonia mobile impiegato esclusivamente per il contatto tra i sodali nel corso del trasferimento della sostanza stupefacente.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida traffico qualificato di stupefacenti reati contro la sfera personale riservata corrispondenza con il difensore contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIMITROV ALEKSANDAR nato il 04/01/1995 ZDRAKOVIC MELANLIA nato il 01/10/1995 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Dimitrov Aleksandar e Zdrakovic Melanija e la memoria dell'avvocata Alessandra Piano in difesa di Zdrakovic Melanija con cui si chiede il rinvio del procedimento alla Sezione di competenza. OSSERVA Rilevato che, quanto al ricorso di Dimitrov Aleksandar: riproduttiva di identica censura formulata in sede di gravame risulta l'esclusa prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 della sostanza stupefacente, anche giustificata dal contesto organizzato in cui ha certamente operato il ricorrente, motivo che, tenuto conto della logica motivazione della Corte sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità quanto a complessiva gradazione della pena; rilevato che analogo limite incontra il motivo con cui si assumono sussistenti vizi di motivazione in ordine alla disposta confisca di un telefono cellulare, motivato in maniera giuridicamente corretta allorché la Corte di merito ha fatto riferimento alla natura dedicata dell'apparato di telefonia mobile impiegato esclusivamente per il contatto tra i sodali nel corso del trasferimento della sostanza stupefacente.

Rilevato che quanto al ricorso di Zdrakovic Melanija; riproduttiva di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello risulta la dedotta violazione di legge e vizi di motivazione in merito al ritenuto concorso della donna nell'operazione di prelievo e trasporto dello stupefacente, avendo la decisione logicamente evidenziato (pagg. 13, 14 e 15) gli elementi da cui emergeva la partecipazione ,61~~al delitto, specie in ragione delle specifiche modalità attraverso cui era stato prelevato lo stupefacente e trasportato, assumendo carattere decisivo i necessari continui contatti tra Dimitrov Aleksandar, che seguiva con altra auto quella su cui viaggiava la donna con il marito, e quest'ultimo; detta motivazione in ordine al contributo fornito (creazione di una apparenza in ordine ad un normale viaggio familiare nel corso di unDviugeitrunicamente deputato al trasporto dello stupefacente), in quanto logica e completa, è insindacabile in sede di legittimità; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende