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Ordinanza — n. 47460/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47460/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47460/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAAS AMOR nato il 27/03/1967 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Daas Amor OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la responsabilità del ricorrente a titolo di concorso di persone con il fratello in merito alla detenzione di sostanza stupefacente è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello ?, che ha valorizzato plurimi dementi al fine di addivenire alla corretta e logica conclusione secondo cui entrambi/detenessero ai fini di spaccio detta sostanza, essendosi rivelato determinante, oltre .t4 rsexte.: agli elementi isolatamente criticati dalla difesa, il rinvenimento indosso/di appunti manoscritti che riproducevano una rudimentale contabilità e di cellulari attivi di esclusiva pertinenza del ricorrente; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la mancata riqualificazione in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha apprezzato, oltre al significativo dato ponderale e qualitativo, la modalità della condotta connotata da una certa organizzazione (sedici cellulari e contabilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47460/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha apprezzato, oltre al significativo dato ponderale e qualitativo, la modalità della condotta connotata da una certa organizzazione (sedici cellulari e contabilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup altri capi d'accusa traffico di stupefacenti in banda dipendenza da sostanze partecipazione al reato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAAS AMOR nato il 27/03/1967 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Daas Amor OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la responsabilità del ricorrente a titolo di concorso di persone con il fratello in merito alla detenzione di sostanza stupefacente è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello ?, che ha valorizzato plurimi dementi al fine di addivenire alla corretta e logica conclusione secondo cui entrambi/detenessero ai fini di spaccio detta sostanza, essendosi rivelato determinante, oltre .t4 rsexte.: agli elementi isolatamente criticati dalla difesa, il rinvenimento indosso/di appunti manoscritti che riproducevano una rudimentale contabilità e di cellulari attivi di esclusiva pertinenza del ricorrente; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la mancata riqualificazione in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha apprezzato, oltre al significativo dato ponderale e qualitativo, la modalità della condotta connotata da una certa organizzazione (sedici cellulari e contabilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso