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Ordinanza — n. 47458/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47458/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47458/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRUPI DAVIDE nato a REGGIO CALABRIA il 18/12/1992 PARISI ANDREA nato a REGGIO CALABRIA il 26/09/1991 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; ‘\\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Crupi Davide e Parisi Andrea e la memoria presentata dalla difesa in favore di entrambi i ricorrenti del 12 novembre 2024 con cui si insiste nell'annullamento della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 47458/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRUPI DAVIDE nato a REGGIO CALABRIA il 18/12/1992 PARISI ANDREA nato a REGGIO CALABRIA il 26/09/1991 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; ‘\\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Crupi Davide e Parisi Andrea e la memoria presentata dalla difesa in favore di entrambi i ricorrenti del 12 novembre 2024 con cui si insiste nell'annullamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale adeguamento della pena remissione della pena commisurazione della pena per traffico di stupefacenti riduzione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
48, 49 e 50); rilevato che manifestamente infondata risulta la critica complessivamente rivolta alla quantificazione dell'aumento per la continuazione rispetto ai fatti di altra sentenza passata in giudicato, tenuto conto che, da un canto, non è stato superato il limite di pena di cui all'art. 81 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRUPI DAVIDE nato a REGGIO CALABRIA il 18/12/1992 PARISI ANDREA nato a REGGIO CALABRIA il 26/09/1991 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; ‘\\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Crupi Davide e Parisi Andrea e la memoria presentata dalla difesa in favore di entrambi i ricorrenti del 12 novembre 2024 con cui si insiste nell'annullamento della sentenza impugnata.

OSSERVA Rilevato che, quanto al ricorso di Crupi: riproduttiva di identica censura formulata in sede di gravame e declinata in fatto risulta la ritenuta attività di spaccio per come decifrata alla luce delle risultanze tecniche svolte dagli inquirenti che hanno dato conto, non solo di quanto direttamente osservato e del movimento effettuato dal ricorrente, ma anche del contesto in cui le condotte monitorate avvenivano ed il tenore delle conversazioni; che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, escluse per l'assenza di elementi positivamente valorizzabili ed alla luce della modalità della condotta; rilevato che, quanto al ricorso di Parisi: manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta risulta il primo motivo, avendo la decisione dato conto degli elementi che portavano a ritenere sussistenti le 103 cessioni di sostanza stupefacente e delle ragioni della esclusa riqualificazione dei fatti nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (pagg. 48, 49 e 50); rilevato che manifestamente infondata risulta la critica complessivamente rivolta alla quantificazione dell'aumento per la continuazione rispetto ai fatti di altra sentenza passata in giudicato, tenuto conto che, da un canto, non è stato superato il limite di pena di cui all'art. 81 cod. pen., dall'altro, gli aumenti operati sul reato ritenuto più grave (relativo a contestazione contenuta nella sentenza passata in giudicato) risultano adeguatamente motivati e pertanto non sindacabili in sede di legittimità; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos