Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47455/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments already refuted by lower court on escape charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47455/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal by Colombo Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had already rejected claims regarding the non-existence of escape crimes and the inapplicability of the non-punishment clause under Article 131-bis of the Penal Code. The Court ruled that the appellant's arguments were merely repetitive of those adequately refuted by the judges of the first instance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are repetitive of identical censure already adequately refuted by the judges of the first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility repetitive arguments Article 131-bis Penal Code escape charges non-punishment clause evasione all'obbligo di contribuzione uscita illegale dal paese aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO MASSIMO nato a MONZA il 30/04/1965 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Colombo Massimo; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si deduce l'insussistenza dei delitti di evasione e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risultano reiterativi di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito (pagg. 4 e 5) che hanno rilevato l'irrilevanza delle allegazioni in ordine al primo fatto di evasione, l'inconsistenza delle giustificazioni in ordine alla mancata risposta al controllo degli operanti in ordine al secondo fatto di evasione e la non scarsa offensività della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11