Italian court dismisses appeal as groundless, upholding conviction for assaulting public officials with threats.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellate court had already logically rejected the claim of non-punishability by emphasizing the appellant's proactive conduct involving injuries and multiple threats against public officials. Consequently, the higher court affirmed the conviction, ruling that the appeal's arguments were manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, 582-585 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal based on a claim of non-punishability is inadmissible if the lower court's reasoning logically refutes the argument by establishing the conduct was not merely reactive but involved active aggression and threats.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTIA ESSAM LAMIY SAMAHN nato il 29/06/1998 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 23412/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 e 582-585 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; considerato, invero, che in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale nella parte in cui ha richiamato la modalità della condotta, non riconducibile alla mera reattività, che ebbe a cagionare lesioni e rivolgere plurime minacce ai pubblici ufficiali (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18