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Ordinanza — n. 47450/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic claims of statement distortion and rejects prescription defense due to recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47450/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's generic claim that the lower court misinterpreted the verbalized statements regarding the cause of the officer's injury. The appellant argued the officer was trapped by a closed booth door, while the court found the vehicle's gear shift activation for fleeing was the primary cause. Consequently, the court ruled the prescription defense invalid given the aggravated circumstances and recidivism, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court holds that appeals based on generic assertions of statement distortion without specific evidence are inadmissible, and prescription defenses fail when aggravated circumstances and recidivism render the offense unprescribed.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds statement distortion prescription defense recidivism aggravation lesioni personali Cassa delle ammende causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNATI ROMANO nato a ROMA il 25/10/1966 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Romano Fortunati; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza di travisamento delle dichiarazioni rese dal verbalizzante sulle modalità con cui l'imputato aveva cagionato lesioni all'agente perché la chiusura dello sportello non era stata da lui voluta:

è, infatti, l'azionamento della marcia del veicolo, per darsi alla fuga, la causa prima del fatto (l'agente era, infatti rimasto incastrato nello sportello e solo dopo alcuni metri era riuscito a liberarsi). E' manifestamente infondato il motivo di ricorso che denuncia la prescrizione del reato di lesioni che, con le aggravanti e la ritenuta recidiva, non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consiglier elatore Il Pres