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Ordinanza — n. 47448/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47448/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47448/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIAMPIETRO LORENZO nato a VELLETRI il 22/04/1995 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di L. Di Giampietro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (oltre due chilogrammi di hashish suddiviso in quattro pani da gr. 500 ciascuno), è stato correttamente ritenuto ostativo alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, trattandosi di un apprezzabile quantitativo, affatto sintomatico di minore offensività della condotta.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47448/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Di Giampietro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (oltre due chilogrammi di hashish suddiviso in quattro pani da gr. 500 ciascuno), è stato correttamente ritenuto ostativo alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, trattandosi di un apprezzabile quantitativo, affatto sintomatico di minore offensività della condotta.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina detenzione di stupefacenti infrazione grave alla lstup partecipazione al reato cooperazione giudiziaria in materia penale abuso di sostanze
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIAMPIETRO LORENZO nato a VELLETRI il 22/04/1995 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di L. Di Giampietro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (oltre due chilogrammi di hashish suddiviso in quattro pani da gr. 500 ciascuno), è stato correttamente ritenuto ostativo alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, trattandosi di un apprezzabile quantitativo, affatto sintomatico di minore offensività della condotta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Co