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Ordinanza — n. 47446/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47446/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47446/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMARTIRE COSIMO nato a TARANTO il 06/09/1975 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cosimo Lomartire; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i precedenti penali sono stati valorizzati non solo per escludere che la droga detenuta fosse destinata ad uso esclusivamente personale ma per determinare la pena (peraltro in misura appena superiore al minimo edittale, mesi dieci di reclusione) e denegare l'applicazione delle circostanze generiche, aspetti del trattamento punitivo rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47446/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cosimo Lomartire; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i precedenti penali sono stati valorizzati non solo per escludere che la droga detenuta fosse destinata ad uso esclusivamente personale ma per determinare la pena (peraltro in misura appena superiore al minimo edittale, mesi dieci di reclusione) e denegare l'applicazione delle circostanze generiche, aspetti del trattamento punitivo rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione;

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti remissione della pena possesso illecito di stupefacenti abuso di sostanze capacità di subire la carcerazione attenuazione libera della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMARTIRE COSIMO nato a TARANTO il 06/09/1975 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cosimo Lomartire; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i precedenti penali sono stati valorizzati non solo per escludere che la droga detenuta fosse destinata ad uso esclusivamente personale ma per determinare la pena (peraltro in misura appena superiore al minimo edittale, mesi dieci di reclusione) e denegare l'applicazione delle circostanze generiche, aspetti del trattamento punitivo rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consig