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Ordinanza — n. 47444/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds seek retrial of sentencing rather than legal error correction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47444/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luigi Sasso's appeal inadmissible regarding his conviction for the crime specified in Article 337 of the Penal Code. Sasso argued that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances and excluded recidivism, while the prosecution contended these issues require a full retrial of the punishment. The court ruled that such arguments are not permissible in a final appeal stage because they aim to re-evaluate the severity of the penalty rather than correct a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals against conviction are inadmissible when the grounds seek a re-evaluation of the punitive treatment rather than the correction of a legal error.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing re-evaluation generic mitigating circumstances recidivism exclusion final appeal stage sanzioni pecuniarie attenuazione della pena indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 337 cod. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSO LUIGI nato a ALBANO LAZIALE il 19/04/1984 avverso la sentenza del 31/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sasso Luigi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile perché i motivi di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva non sono consentiti in sede di legittimità/pperché finalizzati ad una rivalutazione del trattamento punitivo che, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, i giudici del merito hanno ritenuto congruo evidenziando aspetti significativi non solo della gravità del fatto ma anche della capacità a delinquere dell'imputato, argomentazioni che non denotano alcuna illogicità e complete, con riguardo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigl