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Ordinanza — n. 47442/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47442/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47442/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELETTRICO SALVATORE nato il 11/07/1975 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Salvatore Elettrico; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 47442/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale esenzione dalla pena sanzioni pecuniarie aiuto all'evasione di detenuti sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131- bis cod. pen
Anche il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELETTRICO SALVATORE nato il 11/07/1975 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Salvatore Elettrico; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici.

Le censure proposte investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali a suo carico e delle concrete modalità del fatto. Anche il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.

è motivato, senza cadute logiche o omissione, valorizzando la predisposizione di modalità di "intercettazione" di eventuali controlli presso il domicilio, ritenuta espressiva di particolare intensità del dolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dellz ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2024 I