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Ordinanza — n. 47439/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47439/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47439/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGONI CLAUDIO nato a AREZZO il 21/05/1964 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Claudio Dragoni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, inerenti alla misura della pena irrogata e alla denegata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131.--bis cp sono manifestamente infondatirgiacchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede I rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47439/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGONI CLAUDIO nato a AREZZO il 21/05/1964 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Claudio Dragoni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, inerenti alla misura della pena irrogata e alla denegata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131.--bis cp sono manifestamente infondatirgiacchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede I rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.