Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47436/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding execution and suspended sentence recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47436/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Maski Abdelali inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments concerning the non-execution of the judgment and the recognition of a suspended sentence were manifestly unfounded. Consequently, the decision was upheld because the lower court's ruling was supported by sufficient and non-illogical reasoning that adequately addressed the defense's submissions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded because the contested decision is supported by sufficient and non-illogical reasoning and an adequate examination of the defense's submissions.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded grounds suspended sentence recognition non-execution of judgment Court of Cassazione attenuazione della pena quantificazione del danno caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASKI ABDELALI nato il 21/05/2001 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; k letto il ricorso proposto nell'interesse di Maski Abdelali avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso à inammissibile perché i motivi prospettati afferenti al mancato cji-ektutv, riconoscimento delleigeneriche e del beneficio della sospensione condizionale della pena sono manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti ( cfr pag 4, ultimi due capoversi) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.