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Ordinanza — n. 47433/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47433/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47433/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI RAGHEB (CUI 0448EA7) nato il 22/06/1996 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Talbi Ragheb avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente al difetto di motivazione quanto agli aumenti apportati per la continuazione, non coglie nel segno considerando che nella specie, a fronte di molteplici episodi di cessione tutti connotati, secondo la condivip opinione dei due giudici del merito, dal medesimo disvalore, la Corte di appello, nel ridurre il trattamento irrogato in primo grado, ha apportato un aumento complessivo ( in misura di un anno di reclusione e 2000 euro di multa a fronte di una pena base determinata in anni uno e mesi sei di reclusione e 2000 euro di multa), coerentemente giustificato, all'evidenza, dal riferimento operato al rilevante numero dei fatti considerati ex art 81 cpv. cp..í rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47433/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze recidiva nell'infrazione tossicodipendenza precedenti penali rilevanti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
cp..í rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI RAGHEB (CUI 0448EA7) nato il 22/06/1996 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Talbi Ragheb avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente al difetto di motivazione quanto agli aumenti apportati per la continuazione, non coglie nel segno considerando che nella specie, a fronte di molteplici episodi di cessione tutti connotati, secondo la condivip opinione dei due giudici del merito, dal medesimo disvalore, la Corte di appello, nel ridurre il trattamento irrogato in primo grado, ha apportato un aumento complessivo ( in misura di un anno di reclusione e 2000 euro di multa a fronte di una pena base determinata in anni uno e mesi sei di reclusione e 2000 euro di multa), coerentemente giustificato, all'evidenza, dal riferimento operato al rilevante numero dei fatti considerati ex art 81 cpv. cp..í rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.