Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to misrepresentation of evidence and lack of decisive impact on the crime's constitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Candeh James Burty inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding his presence in condominium areas and the malfunction of the gate system to negate criminal intent. The court rejected these claims, noting that the appellant's presence in those areas substantiated the alleged crime and that the gate malfunction was already factually refuted by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the appellant relies on a misrepresentation of evidence that is neither decisive nor capable of altering the factual configuration of the crime established by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDEH JAMES BURTY nato a PALERMO il 04/04/1991 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Candeh James BurtSy avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, nel contrastare la configurabilità dell'evasione ascritta al ricorrente nei suoi tratti costituivi anche soggettivi, adduce un travisamento probatorio mal prospettato ( perché riferito solo ad una porzione della prova dichiarativa assertivamente travisata) comunque non decisivo (perché anche la mera presenza del ricorrente nelle aree condominiali e fuori dal suo appartamento ove si trovava ristretto dà comunque corpo al reato contestato), facendo peraltro leva, nel contestare il dolo, su una circostanza in fatto smentita dal puntuale argomentare reso dai giudici del merito ( quanto al malfunzionamento del sistema di apertura del portone condominiale); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.