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Ordinanza — n. 47430/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47430/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47430/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGREZIA CLAUDIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/05/1970 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; _.7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Claudio D'Agrezia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, nel contrastare la configurabilità della resistenza ex ad 337cp ascritta al ricorrente nei suoi tratti costituivi anche soggettivi nonché la motivazione resa a sostegno del trattamento sanzionatorio irrogato, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazioni spese in ordee alla idoneità oppositiva dei contegni tenuti dal ricorrente rispetto all'attività d'ufficio dei soggetti qualificati nonché al dolo e alla misura della pena irrogata, considerato anche il modesto distacco dal minimo edittale); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47430/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.

Parole chiave

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impedimento di un atto dell'autorità rinuncia al dibattimento orale ricusazione del pubblico ministero permesso di promuovere un procedimento penale pubblica istigazione a delinquere disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGREZIA CLAUDIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/05/1970 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; _.7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Claudio D'Agrezia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, nel contrastare la configurabilità della resistenza ex ad 337cp ascritta al ricorrente nei suoi tratti costituivi anche soggettivi nonché la motivazione resa a sostegno del trattamento sanzionatorio irrogato, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazioni spese in ordee alla idoneità oppositiva dei contegni tenuti dal ricorrente rispetto all'attività d'ufficio dei soggetti qualificati nonché al dolo e alla misura della pena irrogata, considerato anche il modesto distacco dal minimo edittale); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.