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Ordinanza — n. 47429/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47429/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47429/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI ANTONIO nato a LUCERA il 14/01/1988 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Ricci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla esclusa applicabilità 3931Dis cp e in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo sotteso alla resistenza ex art 337 cp ascritta all'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 6:16 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47429/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero impedimento di un atto dell'autorità motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale motivi di cassazione assenza di persecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI ANTONIO nato a LUCERA il 14/01/1988 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Ricci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla esclusa applicabilità 3931Dis cp e in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo sotteso alla resistenza ex art 337 cp ascritta all'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 6:16 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.