Ordinanza — n. 47427/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI ALESSANDRO nato a TERLIZZI il 22/12/1994 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Antonelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate, dirette a contestare la finalità illecita della detenzione di sostanza stupefacente ascritta al ricorrente,, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo .alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, argonnentect rispetto al quale il ricorso, del resto, non si confronta con la dovuta specificità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47427/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI ALESSANDRO nato a TERLIZZI il 22/12/1994 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Antonelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate, dirette a contestare la finalità illecita della detenzione di sostanza stupefacente ascritta al ricorrente,, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo .alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, argonnentect rispetto al quale il ricorso, del resto, non si confronta con la dovuta specificità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.