Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47426/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47426/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47426/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LUCERA VINCENZO nato a SAN SEVERO il 12/11/1966 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Di Lucera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente al 1:ardivo deposito della conclusioni da parte della Procura Generale, comunque comunicate al ricorrente prima della formulazione delle proprie conclusioni, risulta addotta in termini di marcata genericità quanto alle prerogative difensive lese nella specie, solo apoditticamente rivendicate senza puntualizzare in .che termini la detta inosservanza, anche alla luce del tenore delle dette conclusioni tardive, ha inciso sull'esito del giudizio ( da ultimo in termini, Sez. 6, n. 22919 del 24 aprile 2024); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47426/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusione per tardività notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro ritardo del ministero pubblico istanza tardiva di restituzione dei termini domanda d'asilo tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
22919 del 24 aprile 2024); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LUCERA VINCENZO nato a SAN SEVERO il 12/11/1966 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Di Lucera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente al 1:ardivo deposito della conclusioni da parte della Procura Generale, comunque comunicate al ricorrente prima della formulazione delle proprie conclusioni, risulta addotta in termini di marcata genericità quanto alle prerogative difensive lese nella specie, solo apoditticamente rivendicate senza puntualizzare in .che termini la detta inosservanza, anche alla luce del tenore delle dette conclusioni tardive, ha inciso sull'esito del giudizio ( da ultimo in termini, Sez. 6, n. 22919 del 24 aprile 2024); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.