Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47425/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47425/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47425/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DORACI BESHIR nato a VALONA( ALBANIA) il 20/02/1986 DACI SHKELZEN nato a KUKES( ALBANIA) il 08/11/1975 JATA DIONIS nato a KUKES( ALBANIA) il 10/07/1990 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; t letti i ricorsi proposti nell'interesse di Doraci Beshir, Daci Shkelzen e 3ata Donis avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che ì ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: quelli proposti nell'interesse del Doraci, afferential dolo della ricettazione di cui al capo 61) eal mancato riconoscimento della continuazione tra tale fatto e quelli, inerenti al narcotraffico, parimenti ascritti al ricorrente dalla sentenza appellata, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le pagine Se 6 della sentenza gravata); quelli proposti dagli altri due imputati ricorrenti, afferenti al mancato riconoscimento delle generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti/così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede ( si veda pag. 4, dal secondo capoverso) ; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47425/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4, dal secondo capoverso) ; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti tossicodipendenza recidiva nell'infrazione procedura di ricusazione dipendenza da sostanze prova del dolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
4, dal secondo capoverso) ; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DORACI BESHIR nato a VALONA( ALBANIA) il 20/02/1986 DACI SHKELZEN nato a KUKES( ALBANIA) il 08/11/1975 JATA DIONIS nato a KUKES( ALBANIA) il 10/07/1990 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; t letti i ricorsi proposti nell'interesse di Doraci Beshir, Daci Shkelzen e 3ata Donis avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che ì ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: quelli proposti nell'interesse del Doraci, afferential dolo della ricettazione di cui al capo 61) eal mancato riconoscimento della continuazione tra tale fatto e quelli, inerenti al narcotraffico, parimenti ascritti al ricorrente dalla sentenza appellata, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le pagine Se 6 della sentenza gravata); quelli proposti dagli altri due imputati ricorrenti, afferenti al mancato riconoscimento delle generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti/così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede ( si veda pag. 4, dal secondo capoverso) ; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilt i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2