Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and references to the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Michele Cristino inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued for the defendant's responsibility regarding resistance and the application of mitigating circumstances, but the lower court's decision was found to be logically coherent and exhaustive. The court rejected the appeal because the arguments lacked the precise legal grounds and specific references to the lower court's reasoning required for a legitimacy proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal in the interest of law is inadmissible if the grounds are not precisely stated with the corresponding references to the reasoning of the contested act.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTINO MICHELE nato a SAN SEVERO il 26/07/2001 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Cristino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato la quale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa rrisulta connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali e delle critiche difensive esposte con l'appello in relazione alla ritenuta responsabiRà per la resistenza imputata al ricorrente e riguardo alla evulat& mancata applicazione dellemeneriche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.