Ordinanza — n. 47424/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTINO MICHELE nato a SAN SEVERO il 26/07/2001 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Cristino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato la quale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa rrisulta connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali e delle critiche difensive esposte con l'appello in relazione alla ritenuta responsabiRà per la resistenza imputata al ricorrente e riguardo alla evulat& mancata applicazione dellemeneriche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47424/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTINO MICHELE nato a SAN SEVERO il 26/07/2001 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Cristino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato la quale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa rrisulta connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali e delle critiche difensive esposte con l'appello in relazione alla ritenuta responsabiRà per la resistenza imputata al ricorrente e riguardo alla evulat& mancata applicazione dellemeneriche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.