Ordinanza — n. 47423/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA MASSIMO nato a CATANIA il 01/06/1970 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Catania avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata afferente alla determinazione del trattamento punitivo, oltre a risultare smentita nella sua fondatezza dal complessivo portato della motivazione adottata, immune a censure, pone peraltro in discussione un tema, quello della misura della pena irrogata, escluso dal devoluto al giudice del rinvio alla luce della motivazione adottata con la sentenza rescindente ( che nell'ultimo capoverso del punto 2 della motivazione, delimitava espressamente l'annullamento al solo aspetto inerente il giudizio di equivalenza tra circostanze); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47423/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA MASSIMO nato a CATANIA il 01/06/1970 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Catania avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata afferente alla determinazione del trattamento punitivo, oltre a risultare smentita nella sua fondatezza dal complessivo portato della motivazione adottata, immune a censure, pone peraltro in discussione un tema, quello della misura della pena irrogata, escluso dal devoluto al giudice del rinvio alla luce della motivazione adottata con la sentenza rescindente ( che nell'ultimo capoverso del punto 2 della motivazione, delimitava espressamente l'annullamento al solo aspetto inerente il giudizio di equivalenza tra circostanze); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.