Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds and issues already decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Surano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as it merely repeated arguments already properly examined and dismissed by the appellate court. The second ground was deemed generic because it failed to specify the factual conditions required for the alleged mitigating circumstance of dissociation from a mafia-type association. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 416-bis c.p.; Art. 73 Legge 19/1996; Art. 10 c.p.p.; Art. 111 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and lack factual specificity, or if they merely reiterate issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURANO GIOVANNI nato a MANFREDONIA il 03/09/1984 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Surano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto:, il primo, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 dell'ad 73 Tus ribadisce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; il secondo, diretto a rivendicare la attenuante della dissociazione attuosa di cui al comma 3 dell'art. 416 bis. 1 cp in forza delle dichiarazioni rese dal ricorrente in altro procedimento, è all'evidenza generico perché, anche a ritenere corretta l'affermazione in diritto in forza della quale il riconoscimento della attenuante in questione non presuppone necessariamente la formale contestazione della aggravante di cui al comma 1 della stessa disposizione, occorre comunque, in fatto, che il reato a giudizio sia stato commesso dall'imputato in presenza delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, aspetto che il ricorso manca integralmente di puntualizzare; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.