Ordinanza — n. 47417/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANNA nato a FOGGIA il 25/06/1993 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Anna Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura proposta, dotata di concretezza solo con riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze opposte in termini di equivalenza ( giacchè la pena irrogata è stata applicata nel minimo edittale s che sul punto le ulteriori indicazioni di principio non possono che ritenersi inconferenti), è manifestamente infondato', giacchè, alla rivendicata prevalenza delle generiche sulla recidiva ex ad 99 comma 4 cp contestata e riconosciuta, osta il disposto di cui all'art 69 comma 4 cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47417/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANNA nato a FOGGIA il 25/06/1993 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Anna Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura proposta, dotata di concretezza solo con riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze opposte in termini di equivalenza ( giacchè la pena irrogata è stata applicata nel minimo edittale s che sul punto le ulteriori indicazioni di principio non possono che ritenersi inconferenti), è manifestamente infondato', giacchè, alla rivendicata prevalenza delle generiche sulla recidiva ex ad 99 comma 4 cp contestata e riconosciuta, osta il disposto di cui all'art 69 comma 4 cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.