Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally filed by the accused instead of a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally submitted by the accused, Nicola Vitale, rather than by a qualified defense attorney. Although a lawyer signed the document, the court found the signature merely authenticated the accused's name without adopting the appeal's content. Consequently, the court ruled that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, such appeals must be exclusively filed by registered defense counsel to ensure procedural compliance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot be personally filed by the party but must be signed by a defense attorney registered in the special roll, under penalty of inadmissibility due to lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE NICOLA nato a SAN SEVERO il 17/07/1963 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdattravvIszrarte-ryarti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Vitale avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, atteso che la sottoscrizione resa in calce dal difensore appare unicamente volta all'autentica della firma del Vitale e non a fare proprio anche il tenore del ricorso stesso e che pertanto l'impugnazione, in coerenza, va esclusivamente riferita, dunque, al solo imputato; rilevato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e che, come affermato da questa Corte (Sez.
U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), in coerenza con tale disposizione, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità. Ritenuto, dunque che dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1 lett.
a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2