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Ordinanza — n. 47413/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because generic mitigating circumstances were excluded in first instance and not properly devolved to second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47413/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of criticism concerned the lack of reasoning regarding the exclusion of generic mitigating circumstances. Although these circumstances were explicitly excluded in the first instance judgment, the second instance court failed to formally devolve this issue to the higher court. Consequently, the court ruled that such a criticism could not be raised merely by requesting it in the appeal without a specific devolution order.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the only ground of criticism concerns a matter not devolved to the second instance, even if the issue was addressed in the first instance judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances lack of devolution second instance procedure exclusion of facts motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 609 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GISONDA MICHELE nato a GRAVINA DI PUGLIA il 30/12/1994 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Gisonda avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente al difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, attiene ad un tema non devoluto con l'appello malgrado in primo grado le dette circostanze siano state espressamente escluse (pag 5, terz'ultimo cpv), sì che la relativa censura necessitava di una apposita devoluzione con il gravame e non poteva essere sostenuta da una mera sollecitazione in appello, come avvenuto nella specie rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.