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Ordinanza — n. 47411/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47411/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47411/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARACAPPA SALVATORE nato a PALERMO il 01/03/1997 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Caracappa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla corretta qualificazione data al fatto contestato ( escludendo l'ipotesi di cui al comma 5 dell'ad 73 alla luce del decisivo rilievo da ascrivere al dato ponderale), alla esclusa applicabilità delle attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cp, alla misura della pena irrogata ( veppiù considerando la sostanziale riduzione apportata accogliendo sul punto l'appello e il minimo discostamento dal relativo limite edittale); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47411/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio controllo della commisurazione della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
4 cp, alla misura della pena irrogata ( veppiù considerando la sostanziale riduzione apportata accogliendo sul punto l'appello e il minimo discostamento dal relativo limite edittale); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARACAPPA SALVATORE nato a PALERMO il 01/03/1997 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Caracappa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla corretta qualificazione data al fatto contestato ( escludendo l'ipotesi di cui al comma 5 dell'ad 73 alla luce del decisivo rilievo da ascrivere al dato ponderale), alla esclusa applicabilità delle attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cp, alla misura della pena irrogata ( veppiù considerando la sostanziale riduzione apportata accogliendo sul punto l'appello e il minimo discostamento dal relativo limite edittale); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.