Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47410/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific motivation references and manifestly unfounded criticism of sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47410/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Marculli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of criticism regarding the imposed sentence was deemed manifestly unfounded and lacked necessary references to the reasoning of the appealed judgment. Consequently, the lower court's decision was upheld as sufficiently motivated and immune from review at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the sole ground of criticism is manifestly unfounded and lacks specific references to the motivation of the appealed act, rendering the lower judgment non-censurable.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sentencing criticism lack of motivation references manifestly unfounded Court of Cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCULLI GIUSEPPE nato a ALTAMURA il 26/07/1971 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Marculli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata,afferente alla determinazione del trattamento punitivo, oltre che priva dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, è manifestamente infondata perché la decisione gravata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.