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Ordinanza — n. 47408/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for raising inadmissible generic recidivism arguments in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47408/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Alecci inadmissible for failing to meet strict admissibility requirements. Alecci challenged a second-instance judgment regarding a sentence increase based on recidivism, arguing that generic recidivism should prevail over specific statutory recidivism. The court rejected these arguments as manifestly irrelevant to the penalty calculation and lacking specific factual grounding, citing Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in cassation must be admissible; arguments that are manifestly irrelevant to the penalty calculation or lack specific factual support are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic recidivism specific recidivism penalty calculation Article 616 Code of Criminal Procedure inadmissible appeal spending costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALECCI GIUSEPPE nato a CATANIA il 24/02/1986 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Alecci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto oltre che manifestamente inconferenti ( rispetto alla misura della pena edittale, già attestata nel minimo prima di apportare l'aumento per la recidiva) sono ott-Lintoaat: altresì eccentrickire aspecificu rispetto al diniego dellerenericheigiacchè non solo non si precisa su quali elementi le stesse andavano riconosciute (atteso che l'impugnazione si sofferma esclusivamente su una prospettiva di prevalenza delle generiche sulla recidiva) ma neppure si adduce alcunchè rispetto alle argomentate ragioni di esclusione ~le dette attenuanti espresse dai giudici del merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.