Ordinanza — n. 47407/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANDETTA SALVATORE ETTORE nato a CATANIA il 11/05/1993 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Ettore Pandetta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; t ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla i legge in sede di legittimità in quanto all'evidenza affetti da aspecificità estrinseca, perché nel contestare il giudizio di responsabilità per l'ipotesi di reato ascritta al ricorrente ex art 73 comma kt. -5 Tus,(triancato riconoscimento delleigeneriche Egg misura della pena) le .censure prospettate, sostanziatesi in astratte indicazioni di principio, si sono rivelate prive di congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che invece, su tali temi, si mostra connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali oltre che conforme a diritto - l rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47407/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANDETTA SALVATORE ETTORE nato a CATANIA il 11/05/1993 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Ettore Pandetta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; t ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla i legge in sede di legittimità in quanto all'evidenza affetti da aspecificità estrinseca, perché nel contestare il giudizio di responsabilità per l'ipotesi di reato ascritta al ricorrente ex art 73 comma kt. -5 Tus,(triancato riconoscimento delleigeneriche Egg misura della pena) le .censure prospettate, sostanziatesi in astratte indicazioni di principio, si sono rivelate prive di congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che invece, su tali temi, si mostra connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali oltre che conforme a diritto - l rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.