Ordinanza — n. 47405/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARATTO ANDREA nato a FOGGIA il 20/06/1981 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Baratto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità/in quanto oltre a risultare eccentrici al portato della regiudicanda, alle situazioni in fatto emergenti dalla sentenza e al tenore dei rilievi devoluti con l'appello, ripropone comunque temi - l'inoffensività della condotta e l'assenza del dolo- puntualmente affrontati e disattesi dalla Corte del merito nel confermare l'assoluzione dalla contestata evasione per la ritenuta applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47405/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARATTO ANDREA nato a FOGGIA il 20/06/1981 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Baratto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità/in quanto oltre a risultare eccentrici al portato della regiudicanda, alle situazioni in fatto emergenti dalla sentenza e al tenore dei rilievi devoluti con l'appello, ripropone comunque temi - l'inoffensività della condotta e l'assenza del dolo- puntualmente affrontati e disattesi dalla Corte del merito nel confermare l'assoluzione dalla contestata evasione per la ritenuta applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.