Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and references to the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Michele Cristino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's arguments lacked the specific legal grounds and references to the lower court's reasoning required by law for admissibility in a final instance. Consequently, the appeal was rejected because the defense failed to meet the strict procedural standards for challenging the second-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be admissible only if they contain specific legal grounds and precise references to the reasoning of the contested act, as the lower court's decision must be logically coherent and fully examined.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTINO MICHELE nato a SAN SEVERO il 26/07/2001 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Cristino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato la quale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa risulta connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati. processuali e delle critiche difensive esposte con l'appello in relazione alla ritenuta responsabilità per la resistenza imputata al ricorrente e riguardo alla We mancata applicazione delle(generiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.