Ordinanza — n. 47398/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZE' ALESSIO nato a PALERMO il 02/08/2001 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Mazzè avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, afferente alla determinazione del trattamento punitivo non risulta tra quelle devolutt alla Corte del merito, atteso che l'appello non conteneva motivi inerenti alla misura della pena irrogata, sì che non può essere proposta per la prima volta in questa sede; rilevato che all'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui a'll'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47398/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZE' ALESSIO nato a PALERMO il 02/08/2001 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Mazzè avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, afferente alla determinazione del trattamento punitivo non risulta tra quelle devolutt alla Corte del merito, atteso che l'appello non conteneva motivi inerenti alla misura della pena irrogata, sì che non può essere proposta per la prima volta in questa sede; rilevato che all'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui a'll'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.