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Ordinanza — n. 47397/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47397/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47397/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUBAKER RABIE nato il 22/08/1998 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; i letto il ricorso proposto nell'interesse di Boubaker Rabie avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta insussistenza degli elementi legittimanti l'applicazione nella specie sia del disposto di cui all'art. 54 cod. pen ( cfr, pag 2, quart'ultimo capoverso), sia della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ( pag 3, quart'ultimo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47397/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di persecuzione sanzione sproporzionata attenuazione libera della pena permesso di promuovere un procedimento penale infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen ( cfr, pag 2, quart'ultimo capoverso), sia della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
( pag 3, quart'ultimo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUBAKER RABIE nato il 22/08/1998 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; i letto il ricorso proposto nell'interesse di Boubaker Rabie avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta insussistenza degli elementi legittimanti l'applicazione nella specie sia del disposto di cui all'art. 54 cod. pen ( cfr, pag 2, quart'ultimo capoverso), sia della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ( pag 3, quart'ultimo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.