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Ordinanza — n. 47396/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47396/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47396/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 17/12/1992 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; - / letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Napolitano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, relativa alla mancata concessione delle generiche, è manifestamente inconferente, atteso che le stesse risultano già concesse; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47396/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali decisione incidentale impugnabile assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 17/12/1992 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; - / letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Napolitano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, relativa alla mancata concessione delle generiche, è manifestamente inconferente, atteso che le stesse risultano già concesse; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.