Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were already examined and rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grounds were either already examined and rejected by the lower courts or contradicted by the final judgment's reasoning. The appellant argued for specific legal qualifications and mitigating circumstances, but the appellate court had thoroughly addressed these points with legally sound arguments. Consequently, the court upheld the lower court's decision, ruling that no new grounds for review existed at this stage of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already examined and rejected by the courts of first and second instance, or if they contradict the final judgment's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPPARI MAURIZIO nato a PALERMO il 24/06/1970 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Cuppari avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva con la quale, contestando i prospettati profili di inammissibilità, si è ribadita la fondatezza delle censure adotte con il ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche riguardo alla natura illecita della detenzione (immediatamente disvelata da una lettura congiunta delle due decisioni di merito) e alla qualificazione del fatto in termini diversi da quelli ex art 73 comma 5 rivendicati dalla difesa ( si veda* considerazioni spese nel considerando sub 3 della motivazione della decisione gravata); la fondatezza degli altri due motivi, afferenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla recidiva sono immediatamente smentiti dal portato della sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti ( 4 e 5 della decisione impugnata) così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024