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Ordinanza — n. 47393/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because generic charges were already granted in equivalent proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47393/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni D'Angelo's appeal inadmissible, ruling that the sole ground of complaint regarding the non-grant of generic charges was manifestly inconclusive. The court found that these charges had already been granted in equivalent proceedings corresponding to the recognized aggravating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and D'Angelo was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the only ground of complaint is manifestly inconclusive because the requested relief has already been granted in equivalent proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic charges granted equivalent proceedings manifestly inconclusive procedural costs award motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GIOVANNI nato a CATANIA il 30/08/1981 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni D'Angelo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, relateliva alla mancata concessione delle generiche, è manifestamente inconferente, atteso che le stesse risultano già concesse in giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti riconosciute; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.