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Ordinanza — n. 47391/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to contest facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47391/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Notaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's grounds legally impermissible because they failed to specifically address the lower court's decision on evidence necessity and incorrectly challenged the established facts regarding the defendant's resistance. Consequently, the court ruled that the arguments were either precluded by procedural rules, factually unsupported, or generic and insufficient for review.

Regesto Legislator

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Art. 438, comma 6; Art. 603, comma 3; Art. 393 bis; Art. 75 cod. proc. pen.; Art. 61.6 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, or fail to specifically contest the factual and legal decisions of the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural preclusion specific grounds requirement evidence necessity resistance defense court costs Cassazione ruling disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 438, comma 6, cod. proc. pen.
Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 393 bis, cod. proc. pen.
Art. 75, cod. antimafia
Art. 61.6, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARO FRANCESCO nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA il 12/10/1955 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Notaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto è manifestamente infondato sia perché non tiene conto del fatto che all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", risulta preclusa la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'ad. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative, sia perché l'impugnazione non attinge in modo specifico e puntuale la decisione gravata per non avere la Corte di appello attivato i poteri officiosi ex ad 603 comma 3 cpp acquisendo le prove cui risultava condizionata in origine la richiesta di abbreviato secondo il parametro di giudizio della indispensabilità della relativa decisione ivi sancito, precisando anche i termini di una apposita sollecitazione in tal senso prospettata nel corso dell'appello, solo laconicamente richiamata; il secondo contrasta del tutto inadeguatamente il giudizio di responsabilità per la contestata resistenza, puntualmente riscontrata, con motivazione di merito immune da censure, nei suoi presupposti costitutivi, anche soggettivi, alla luce della situazione in fatto immediatamente disvelata dalla coerente ricostruzione operata dai giudici del merito e rivendica, in termini parimenti infondati, l'applicabilità alla specie della scriminante di cui all'ad 393 bis-cp fondando la censura su elementi inconferenti dal punto di vista logico ( l'atteggiamento tenuto dalla sorella dell'imputato a difesa di quest'ultimo) o sconfessati sul piano valutativo dalla Corte del merito con indicazioni argomentative non contrastate dal ricorso e comunque ineccepibili ( le lesioni riportate da Notaro, pienamente coerenti con le modalità operative degli agenti descritte dalle due sentenze di merito nel procedere alla immobilizzazione del ricorrente in termini all'evidenza compatibili con il legittimo esercizio della funzione); il terzo motivo è manifestamente infondato perchè replica censure riferite al capo 3 già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche con riguardo ai profili oggettivi e soggettivi della dedotta violazione dell'ad 75 del codice antimafia; il quarto è inammissibile perché generico in quanto lamenta un asserito difetto di motivazione quanto al capo inerente alle lesioni, trascurando di precisare il tenore delle doglianze, assertivamente pretermesse, prospettate dall'appello sia di confrontarsi con congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato spesa sul punto; il quinto ribadisce asseriti difetti di motivazione già smentiti disattendendo la prima e la quarta doglianza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 61.6 cod. proc. pen.

I

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in